Regola dei 30 giorni (prezzo barrato)
La regola dei 30 giorni stabilisce quale prezzo si può mostrare come «precedente» accanto a quello scontato. In Italia la fissa l’articolo 17-bis del Codice del consumo, introdotto dal decreto legislativo 26 del 2023: il prezzo barrato dev’essere quello più basso applicato alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti, nel singolo canale di vendita.
Due parole di quella definizione fanno tutto il lavoro. «Più basso» significa che alzare il listino nelle settimane prima della promozione non serve a niente: conta il minimo toccato nella finestra, non il prezzo di partenza. «Nel singolo canale» significa che il negozio online e il punto vendita fisico hanno ciascuno il proprio riferimento, e non si prendono in prestito a vicenda.
La regola vale per i beni e non per i servizi, e si applica anche agli annunci generali: «oggi sconto del 20% su tutti gli articoli» ricade dentro, non ne è esente perché non nomina un prodotto. Restano fuori alcune promozioni di natura diversa – sconti legati a condizioni come la fedeltà o i buoni, soglie di spesa, numero minimo di pezzi, acquisto abbinato, 3×2, offerte personalizzate, prezzi di lancio di prodotti non venduti nei trenta giorni precedenti – che però restano soggette alle norme sulle pratiche commerciali scorrette.
La conseguenza di calendario è quella che sorprende chi pianifica tardi: con offerte che partono il 20 novembre, la finestra che determina il prezzo barrato è già aperta dal 21 ottobre. Quando si decidono gli sconti a metà novembre, il riferimento è stato fissato da quello che si è fatto un mese prima (Black Friday, peak season).
Sul piano tecnico il prezzo precedente si dichiara anche nei dati della pagina, come secondo prezzo con il tipo dedicato, mentre il prezzo attivo non va contrassegnato; nel feed di prodotto esistono attributi specifici per il prezzo scontato e per le date di validità (dati strutturati, Google Shopping). Questa voce descrive la regola, non sostituisce un parere legale.